Di seguiti pubblichiamo la nota diramata dal Questore di Como, Giuseppe De Angelis con alcuni chiarimenti interpretativi in merito al DPCM 8 Marzo 2020 e successive modifiche

Com’è noto, con il DPCM dell’8 Marzo 2020 e ss. modifiche, il Governo ha emanato un compendio di misure finalizzato al più incisivo contenimento dell’epidemia in atto, ormai tristemente nota con il nome COVID-19.

Le misure più impattanti, e di più stretto interesse per le FFOO, sono richiamate dall’art. 1, alle lettere a), g) ed r), laddove si predispone una limitazione degli spostamenti dei cittadini al netto di deroghe espressamente specificate dalla norma.

Nell’ottica della medesima finalità, analoghe limitazioni sono previste altresì per i pubblici esercizi, i quali, a seconda della categoria d’appartenenza, sono tenuti a rispettare specifiche

prescrizioni, che vanno dalla limitazione dell’orario di apertura, alla vera e propria sospensione dell’attività lavorativa.

Dall’entrata in vigore della norma de qua, come del resto era prevedibile già ad una prima lettura delle disposizioni ivi contenute, nella prassi sono emersi alcuni dubbi interpretativi in merito ad alcuni passaggi della medesima, determinando una certa confusione sia tra la cittadinanza che tra gli stessi “addetti ai lavori” deputati a farla rispettare.

Per questo motivo, lo stesso Esecutivo ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale (vedi qui) un catalogo di domande frequenti sulle misure del Decreto di cui ad oggetto, fornendo altresì una serie di chiarimenti che certamente potranno giovare alla più corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Rimandando al link indicato per una diffusa lettura delle delucidazioni ivi contenute, per l’attività di più stretto interesse degli operatori della polizia di Stato, appare opportuno richiamarne anche in questa sede alcuni significativi passaggi.

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

1 Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?

No, per effetto del DPCM del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

2 Sono ancora previste zone rosse?

No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI

1 Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare? Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.

È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

2 Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

3 Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

4 Come si devono comportare i transfrontalieri?

I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente). 

5 Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

6 È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?

Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili. pagina nr. 4

7 È consentito fare attività motoria?

Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.

8 Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).

9 Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

TRASPORTI

1 Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

 2 I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

 3 Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa? No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

4 Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?

No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di NCC non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

PUBBLICI ESERCIZI

1 Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?

È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. pagina nr. 5

2 Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande? Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

3 Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività? Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

4 Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura? Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

Con particolare riferimento a quest’ultima categoria, appare opportuno evidenziare l’interpretazione che lo stesso Governo fornisce in merito alla disciplina delle attività di ristorazione che offrono il c.d. servizio di “take away”, alle quali è consentito di proseguire la propria attività anche negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio, a condizione che l’esercente o chi organizza l’attività di delivery (ad esempio società a ciò deputate mediante l’utilizzo di piattaforme multimediali) eviti che “il momento della consegna preveda contatti personali”.

Tanto premesso, oltre a ribadire la necessità di far rispettare con il massimo rigore quanto disposto dal DPCM in esame, si prega di voler improntare sia l’attività operativa sia quella informativa verso il pubblico alle indicazioni fornite dal Governo e sopra riportate.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

Il Questore  di Como

(Giuseppe De Angelis)